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“Concordato Preventivo”: il Legislatore valorizza la continuità aziendale, relegando la soluzione liquidatoria ad ipotesi marginale.

    Le novità riguardano:

    le misure protettive non si applicano per effetto della presentazione della domanda, ma è onere dell’imprenditore richiederne applicazione in sede di deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo. Il CCII, in linea con la normativa comunitaria, stabilisce che la loro durata massima non può essere superiore a 12 mesi. In tale arco temporale deve essere conteggiato anche il periodo di applicazione di eventuali misure protettive ottenute durante la composizione negoziata. In caso di concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;- non si celebra più l’adunanza dei creditori;

    -il voto viene espresso con modalità esclusivamente telematiche; 

    -il commissario giudiziale, su istanza di uno dei creditori, può chiedere la risoluzione del concordato;

    -il Tribunale può disporre l’apertura della liquidazione giudiziale senza dover prima dichiarare la risoluzione del concordato, seppur limitatamente all’ipotesi in cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura; 

    -viene consentito al debitore  di procedere al pagamento, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo, assistito da garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa

    Fonte ius letter del 7-9-2022